L’amministrazione pubblica capogruppo, individuata dall’ente soggetto agli obblighi in materia di ordinamento degli enti locali, è tenuta alla approvazione del Bilancio Consolidato che deve rappresentare le risultanze con i soggetti che compongono il gruppo amministrazione pubblica, comprendente gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate dall’amministrazione pubblica.
La normativa attuale prevede che tutti gli Enti Locali sono soggetti all’obbligo del Bilancio Consolidato, tranne i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per i quali la predisposizione del bilancio consolidato non è obbligatoria.

Scadenza al 30 settembre: norme di riferimento

Il termine di redazione al 30 settembre viene stabilito dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (Decreto legislativo n. 267/2000) all’articolo 151 comma 8:
“entro il 30 settembre l’ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno n.118”.
L’amministrazione deve perciò approvare il Bilancio Consolidato Ente Locale entro il 30 settembre dell’anno che segue a quello oggetto di bilancio, riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio e predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce.

Enti del GAP

Il termine “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica e più specificatamente: gli organismi strumentali, gli enti strumentali e/o società controllate o partecipate dell’amministrazione pubblica.
I componenti del gruppo devono trasmettere all’ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall’ente capogruppo, secondo direttive prestabilite.